Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 25 lug 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) «rottami di rame», i rottami metallici costituiti principalmente da rame e leghe di rame; 2) «detentore», la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di rame; 3) «produttore», il detentore che cede ad un altro detentore rottami di rame che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti; 4) «importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilità nell’Unione che introduce nel territorio doganale dell’Unione rottami di rame che hanno cessato di essere considerati rifiuti; 5) «personale qualificato», personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami di rame; 6) «controllo visivo», il controllo dei rottami di rame che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata; 7) «partita», un lotto di rottami di rame destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.
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