Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 lug 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1)
«rottami di rame», i rottami metallici costituiti principalmente da rame e leghe di rame;
2)
«detentore», la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di rame;
3)
«produttore», il detentore che cede ad un altro detentore rottami di rame che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;
4)
«importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilità nell’Unione che introduce nel territorio doganale dell’Unione rottami di rame che hanno cessato di essere considerati rifiuti;
5)
«personale qualificato», personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami di rame;
6)
«controllo visivo», il controllo dei rottami di rame che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
7)
«partita», un lotto di rottami di rame destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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