Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 lug 2013
1.   Le possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese («protocollo») sono così distribuite tra gli Stati membri: a) tonniere congelatrici con reti a circuizione: Francia 12 unità Spagna 15 unità b) tonniere con lenze e canne: Spagna 7 unità Francia 1 unità 2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo di partenariato. 3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. 4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.
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