Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 lug 2013
Il regolamento (CE) n. 994/98 è così modificato: 1) il titolo del regolamento è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali»; 2) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli aiuti a favore: i) delle piccole e medie imprese; ii) della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione; iii) della tutela dell’ambiente; iv) dell’occupazione e della formazione; v) della cultura e della conservazione del patrimonio; vi) della riparazione dei danni arrecati dalle calamità naturali; vii) della riparazione dei danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca; viii) della silvicoltura; ix) della promozione di prodotti nel settore alimentare non elencati nell’allegato I del TFUE; x) della conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce; xi) dello sport; xii) dei residenti in regioni remote, per i trasporti, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e siano erogati senza discriminazioni determinate dall’identità del vettore; xiii) di infrastrutture a banda larga di base, di misure individuali di piccola entità per infrastrutture che riguardano reti di accesso di prossima generazione, di opere di ingegneria civile relative alla banda larga e di infrastrutture passive a banda larga, in aree in cui non esistono tali infrastrutture e dove è improbabile che tali infrastrutture siano sviluppate nel prossimo futuro; xiv) di infrastrutture a sostegno degli obiettivi elencati nel presente paragrafo, punti da i) a xiii) e lettera b), e a sostegno di altri obiettivi di interesse comune, in particolare gli obiettivi della strategia Europa 2020.»; b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i massimali espressi in termini di intensità dell’aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi o, per taluni tipi di aiuto per i quali può essere difficile individuare con esattezza l’intensità o l’ammontare dell’aiuto, in particolare gli strumenti di ingegneria finanziaria o gli investimenti in capitale di rischio o altri di natura simile, in termini di livelli massimi di sostegno statale a favore o in relazione a dette misure, fatta salva la qualifica delle misure interessate alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;» 3) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati a norma dei regolamenti di cui all’, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione sul sito Internet della stessa, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.»; 4) l’articolo 8 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) al momento di pubblicare un progetto di regolamento conformemente all’articolo 6;» b) al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «I progetti e i documenti da esaminare sono allegati a tale invito e possono essere pubblicati sul sito Internet della Commissione.»
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