Art. 1
In vigore dal 22 lug 2013
Il regolamento (CE) n. 994/98 è così modificato:
1)
il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali»;
2)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
gli aiuti a favore:
i)
delle piccole e medie imprese;
ii)
della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione;
iii)
della tutela dell’ambiente;
iv)
dell’occupazione e della formazione;
v)
della cultura e della conservazione del patrimonio;
vi)
della riparazione dei danni arrecati dalle calamità naturali;
vii)
della riparazione dei danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca;
viii)
della silvicoltura;
ix)
della promozione di prodotti nel settore alimentare non elencati nell’allegato I del TFUE;
x)
della conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce;
xi)
dello sport;
xii)
dei residenti in regioni remote, per i trasporti, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e siano erogati senza discriminazioni determinate dall’identità del vettore;
xiii)
di infrastrutture a banda larga di base, di misure individuali di piccola entità per infrastrutture che riguardano reti di accesso di prossima generazione, di opere di ingegneria civile relative alla banda larga e di infrastrutture passive a banda larga, in aree in cui non esistono tali infrastrutture e dove è improbabile che tali infrastrutture siano sviluppate nel prossimo futuro;
xiv)
di infrastrutture a sostegno degli obiettivi elencati nel presente paragrafo, punti da i) a xiii) e lettera b), e a sostegno di altri obiettivi di interesse comune, in particolare gli obiettivi della strategia Europa 2020.»;
b)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
i massimali espressi in termini di intensità dell’aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi o, per taluni tipi di aiuto per i quali può essere difficile individuare con esattezza l’intensità o l’ammontare dell’aiuto, in particolare gli strumenti di ingegneria finanziaria o gli investimenti in capitale di rischio o altri di natura simile, in termini di livelli massimi di sostegno statale a favore o in relazione a dette misure, fatta salva la qualifica delle misure interessate alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;»
3)
all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati a norma dei regolamenti di cui all’, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione sul sito Internet della stessa, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.»;
4)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
al momento di pubblicare un progetto di regolamento conformemente all’articolo 6;»
b)
al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«I progetti e i documenti da esaminare sono allegati a tale invito e possono essere pubblicati sul sito Internet della Commissione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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