Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 lug 2013
All’ del regolamento di esecuzione (CE) n. 405/2011 del Consiglio, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, è la seguente: Società Dazio (%) Codice addizionale TARIC Chandan Steel Ltd., Mumbai 3,4 B002 Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai; Precision Metals, Mumbai; Hindustan inox Ltd., Mumbai; Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai 3,3 B003 Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane 0 B004 Società elencate nell’allegato 4,0 B005 Tutte le altre società 4,0 B999 »
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