Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 lug 2013
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato: 1) l' è sostituito dal seguente: " 1.   Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna diversi da quelli elencati all'allegato IA o all'allegato IX, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria. 2.   Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica, i finanziamenti e l'assistenza finanziaria connessi alle attrezzature di cui al paragrafo 1, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria."; 2) l'articolo 2 bis è sostituito dal seguente: "Articolo 2 bis 1.   È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna elencati nell'allegato IA, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria; b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a). 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per operazioni connesse alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a vantaggio del personale dell'ONU, del personale dell'Unione o dei suoi Stati membri."; 3) all'articolo 2 quater, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2.   Il sequestro e lo smaltimento di materiale, beni o tecnologia la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sia vietata dall'articolo 2 bis del presente regolamento, può, conformemente alla legislazione nazionale o alla decisione di un’autorità competente, essere effettuato a spese della persona o entità di cui al paragrafo 1 o, se non è possibile recuperare tali spese da tale persona o entità, le spese possono, conformemente alla legislazione nazionale, essere recuperate da qualsiasi persona o entità che si assume la responsabilità del trasporto dei beni o del materiale nel tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti."; 4) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 2 quinquies Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione in Siria di prodotti a duplice uso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2009."; 5) l'articolo 3 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1.   È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ad attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere usati per la repressione interna, elencati nell'allegato IA, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato IA, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria; c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b)."; b) il paragrafo 2 è soppresso; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature, ai beni o alle tecnologie elencati nell'allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a vantaggio del personale dell'ONU, del personale dell'Unione o dei suoi Stati membri. Lo Stato membro interessato informa entro quattro settimane gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione concessa a norma del primo comma."; 6) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 6 bis 1.   In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'importazione, l'acquisto o il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, o la fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché di assicurazioni e riassicurazioni, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che: i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o ad altri scopi civili; ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14; iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento; b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro: i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii); ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all' del regolamento (CE) n. 2580/2001, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (*1), o all' del regolamento (CE) n. 881/2002, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (*2); e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato; c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione. 2.   Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sulle controparti dell'operazione. 3.   Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.; (*1)   GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70." (*2)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9."" 7) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 9 bis 1.   In deroga agli articoli 8 e 9, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle attrezzature o delle tecnologie chiave elencate nell'allegato VI, o la fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi, oppure di finanziamenti o di assistenza finanziaria, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che: i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili; ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14; iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento; b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro: i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii); ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all' del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all' del regolamento (CE) n. 881/2002; e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato; c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione. 2.   Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sull'utilizzatore finale e sulla destinazione finale della consegna. 3.   Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo."; 8) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 13 bis 1.   In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la concessione di prestiti o crediti finanziari o l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione o la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che: i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili; ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14; iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento; b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro: i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii); ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all' del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all' del regolamento (CE) n. 881/2002; e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato; c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione. 2.   Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle controparti dell'operazione. 3.   Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo."; 9) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 25 bis 1.   In deroga all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e c), le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'apertura di un nuovo conto bancario, di un nuovo ufficio di rappresentanza o di una nuova succursale o controllata, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che: i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili; ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a benenficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14; iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento; b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro: i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii); ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all' del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all' del regolamento (CE) n. 881/2002; e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato; c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione. 2.   Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle controparti delle attività in questione. 3.   Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo."; 10) l'allegato I è soppresso; 11) l'allegato IX è così modificato: a) dopo il titolo "Elenco di attrezzature, beni e tecnologie di cui all'articolo 2 ter" è inserito il seguente paragrafo: "L'elenco del presente allegato non comprende i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio per uso personale o imballati per uso individuale, ad eccezione dell'isopropanolo."; b) nella sezione IX.A1 "Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"", le voci che figurano nell'allegato I del presente regolamento sono aggiunte come punto IX.A1.004; c) nella sezione IX.A2 "Trattamento e lavorazione dei materiali", la voce che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunta come punto IX.A2.010.
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