Art. 1
In vigore dal 19 lug 2013
Il regolamento (CE) n. 152/2009 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Il campionamento per il controllo ufficiale degli alimenti per animali, in particolare per quanto concerne la determinazione dei costituenti, compresi i materiali che contengono, o sono costituiti da o sono prodotti a partire da, organismi geneticamente modificati (OGM), gli additivi per mangimi come definiti dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), le sostanze indesiderabili quali definite dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), è effettuato conformemente ai metodi di cui all’allegato I.
Il metodo di campionamento di cui all’allegato I è applicabile per il controllo dei mangimi per quanto concerne la determinazione dei residui di antiparassitari quali definiti dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), e il controllo della conformità al regolamento (UE) n. 619/2011.
(*1)
GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29."
(*2)
GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10."
(*3)
GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.»;"
2)
l’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento;
3)
l’allegato II è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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