Art. 8
Condizioni relative alle informazioni che gli utenti devono fornire
In vigore dal 12 lug 2013
Condizioni relative alle informazioni che gli utenti devono fornire
1. Quando distribuiscono o trasmettono al pubblico dati dedicati GMES e informazioni dei servizi GMES, gli utenti lo devono informare in merito alla fonte di detti dati e informazioni.
2. Gli utenti si accertano di non dare al pubblico l’impressione che le loro attività siano ufficialmente approvate dall’Unione.
3. Se i dati o le informazioni sono stati adeguati o modificati, l’utente lo indica chiaramente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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