Art. 17 · Accesso riservato

Art. 17

Accesso riservato

In vigore dal 12 lug 2013
Accesso riservato 1.   Se le richieste di accesso eccedono la capacità delle piattaforme di diffusione GMES, l’accesso alle risorse GMES può essere riservato agli utenti seguenti: a) servizi pubblici, industria, organizzazioni di ricerca e cittadini dell’Unione; b) servizi pubblici, industria, organizzazioni di ricerca e cittadini dei paesi terzi che partecipano alle operazioni del GMES; c) organizzazioni internazionali che partecipano alle operazioni del GMES. 2.   Gli utenti che beneficiano di un accesso riservato in virtù del paragrafo 1 devono registrarsi al fine di ottenerlo, comunicando la loro identità, i loro recapiti, il settore di attività e il paese di stabilimento.
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