Art. 16 · Equilibrio tra gli interessi

Art. 16

Equilibrio tra gli interessi

In vigore dal 12 lug 2013
Equilibrio tra gli interessi 1.   Nel valutare la sensibilità dei dati dedicati GMES e delle informazioni dei servizi GMES a norma dell’, va ricercato un equilibrio tra gli interessi di sicurezza, gli interessi degli utenti e i vantaggi ambientali, sociali ed economici della raccolta, della produzione e della diffusione aperta dei dati e delle informazioni in questione. 2.   Nel valutare la sicurezza la Commissione deve inoltre esaminare se le limitazioni siano efficaci qualora dati analoghi siano comunque disponibili da altre fonti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:1159:oj#art-16