Art. 14 · Criteri di sensibilità per le informazioni dei servizi GMES

Art. 14

Criteri di sensibilità per le informazioni dei servizi GMES

In vigore dal 12 lug 2013
Criteri di sensibilità per le informazioni dei servizi GMES La Commissione valuta la sensibilità delle informazioni dei servizi GMES avvalendosi dei criteri seguenti: a) sensibilità degli input utilizzati nella produzione delle informazioni dei servizi GMES; b) tempo intercorso tra l’acquisizione degli input e la diffusione delle informazioni dei servizi GMES; c) presenza di conflitti armati, minacce per la pace e la sicurezza a livello internazionale o regionale, oppure per le infrastrutture critiche ai sensi dell’, lettera a), della direttiva 2008/114/CE nella zona cui si riferiscono le informazioni dei servizi GMES; d) vulnerabilità in materia di sicurezza oppure uso probabile delle informazioni dei servizi GMES per attività tattiche o operative nocive per gli interessi di sicurezza dell’Unione, dei suoi Stati membri o dei suoi partner internazionali.
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