Art. 13
Criteri di sensibilità per i dati dedicati GMES
In vigore dal 12 lug 2013
Criteri di sensibilità per i dati dedicati GMES
1. Nei casi in cui i dati dedicati GMES sono prodotti da un sistema di osservazione spaziale che possiede almeno una delle caratteristiche di cui all’allegato, la Commissione valuta la sensibilità dei dati sulla base dei criteri seguenti:
a)
caratteristiche tecniche dei dati, compresa la risoluzione spaziale e le bande spettrali;
b)
tempo intercorso tra l’acquisizione e la diffusione dei dati;
c)
presenza di conflitti armati, minacce per la pace e la sicurezza a livello internazionale o regionale, oppure per le infrastrutture critiche ai sensi dell’, lettera a), della direttiva 2008/114/CE nella zona cui si riferiscono i dati dedicati GMES;
d)
vulnerabilità in materia di sicurezza oppure uso probabile dei dati dedicati GMES per attività tattiche o operative nocive per gli interessi di sicurezza dell’Unione, dei suoi Stati membri o dei suoi partner internazionali.
2. Nei casi in cui i dati dedicati GMES sono prodotti da un sistema di osservazione spaziale che non possiede nessuna delle caratteristiche di cui all’allegato, i dati dedicati GMES si presumono non sensibili.
Storico versioni
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