Art. 12 · Tutela degli interessi di sicurezza

Art. 12

Tutela degli interessi di sicurezza

In vigore dal 12 lug 2013
Tutela degli interessi di sicurezza 1.   Nei casi in cui la diffusione aperta dei dati dedicati GMES e delle informazioni dei servizi GMES presenta un livello inaccettabile di rischio per la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri a causa della sensibilità dei dati e delle informazioni, la Commissione ne limita la diffusione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 911/2010. 2.   La Commissione valuta la sensibilità dei dati dedicati GMES e delle informazioni dei servizi GMES applicando i criteri di sensibilità di cui agli articoli da 13 a 16.
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