Art. 12
Tutela degli interessi di sicurezza
In vigore dal 12 lug 2013
Tutela degli interessi di sicurezza
1. Nei casi in cui la diffusione aperta dei dati dedicati GMES e delle informazioni dei servizi GMES presenta un livello inaccettabile di rischio per la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri a causa della sensibilità dei dati e delle informazioni, la Commissione ne limita la diffusione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 911/2010.
2. La Commissione valuta la sensibilità dei dati dedicati GMES e delle informazioni dei servizi GMES applicando i criteri di sensibilità di cui agli articoli da 13 a 16.
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