Art. 6 · Commissione di registrazione

Art. 6

Commissione di registrazione

In vigore dal 12 lug 2013
Commissione di registrazione 1.   La commissione di registrazione a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni richiedenti è calcolata tenendo conto del carico di lavoro necessario per la valutazione e l’esame della domanda, nonché del fatturato totale atteso del repertorio di dati sulle negoziazioni, come specificato ai paragrafi da 2 a 6. 2.   Ai fini del calcolo dell’importo della commissione di registrazione si tiene contro delle seguenti attività: a) la prestazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni di servizi accessori, quali la conferma e il riscontro (matching) delle negoziazioni, l’amministrazione degli eventi creditizi, la conferma o la compressione del portafoglio; b) la prestazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni di servizi di registrazione dei dati per tre o più classi di derivati. 3.   Ai fini del paragrafo 2, si ritiene che il repertorio di dati sulle negoziazioni offra servizi accessori nelle seguenti situazioni: a) quando presta direttamente servizi accessori; b) quando un’entità appartenente allo stesso gruppo del repertorio di dati sulle negoziazioni presta servizi accessori indiretti; c) quando i servizi accessori sono forniti da un’entità con la quale il repertorio di dati sulle negoziazioni ha concluso un accordo nel quadro della catena o della linea di attività di negoziazione o di post-negoziazione per cooperare alla prestazione di servizi. 4.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni che non svolge nessuna delle attività di cui al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso basso, è tenuto a pagare una commissione di registrazione di 45 000 EUR. 5.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni che svolge una delle due attività di cui al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso medio, è tenuto a pagare una commissione di registrazione di 65 000 EUR. 6.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni che svolge entrambe le due attività di cui al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso alto, è tenuto a pagare una commissione di registrazione di 100 000 EUR. 7.   In caso di cambiamento sostanziale dei servizi prestati, in conseguenza del quale il repertorio di dati sulle negoziazioni sia tenuto, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6, al pagamento di una commissione di registrazione più elevata della commissione di registrazione pagata inizialmente, il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto a pagare la differenza fra la commissione di registrazione pagata inizialmente e la commissione di registrazione più elevata applicabile a seguito del cambiamento sostanziale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:1003:oj#art-6