Art. 15 · Commissione annuale di vigilanza per il 2014 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013

Art. 15

Commissione annuale di vigilanza per il 2014 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013

In vigore dal 12 lug 2013
Commissione annuale di vigilanza per il 2014 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 1.   I repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 sono tenuti al pagamento nel 2014 di una commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente all’ sulla base del loro fatturato applicabile durante il periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 30 giugno 2014, come previsto al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Ai fini del calcolo della commissione di vigilanza di cui all’ per il 2014 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 il fatturato applicabile del repertorio di dati sulle negoziazioni è pari alla somma di un terzo di ciascuno dei seguenti elementi: a) i proventi del repertorio di dati sulle negoziazioni generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 divisi per il totale dei proventi di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati; b) il numero delle negoziazioni segnalate al repertorio di dati sulle negoziazioni nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 diviso per il numero totale delle negoziazioni segnalate nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 a tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati; c) il numero delle negoziazioni registrate in essere al 30 giugno 2014 diviso per il numero totale delle negoziazioni registrate in essere al 30 giugno 2014 di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati. 3.   La commissione annuale di vigilanza per il 2014 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 è pagata in due rate. La prima rata scade il 28 febbraio 2014 e corrisponde alla commissione di registrazione pagata dal repertorio di dati sulle negoziazioni nel 2013 ai sensi dell’. La seconda rata scade il 31 agosto. L’importo della seconda rata è pari all’importo della commissione annuale di vigilanza calcolata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 meno l’importo della prima rata. Nel caso in cui l’importo della prima rata pagata dal repertorio di dati sulle negoziazioni sia superiore all’importo della commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente ai paragrafi 1 e 2, l’AESFEM rimborsa al repertorio di dati sulle negoziazioni la differenza tra l’importo della prima rata pagata e l’importo della commissione annuale di vigilanza calcolato conformemente ai paragrafi 1 e 2. 4.   L’AESFEM invia le fatture relative alle rate della commissione annuale di vigilanza per il 2014 ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 almeno 30 giorni prima della data del pagamento. 5.   Quando sono disponibili i conti 2014 sottoposti a revisione contabile, i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 comunicano all’AESFEM la variazione degli indicatori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 2, utilizzati per calcolare il fatturato applicabile a norma del paragrafo 2, dovuta alla differenza tra i dati definitivi e i dati provvisori utilizzati per il calcolo. I repertori di dati sulle negoziazioni sono tenuti a pagare la differenza fra la commissione annuale di vigilanza per il 2014 effettivamente pagata e la commissione annuale di vigilanza per il 2014 da pagare a seguito delle variazioni degli indicatori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 2, utilizzati per calcolare il fatturato applicabile ai sensi del paragrafo 2. L’AESFEM invia la fattura relativa a eventuali pagamenti supplementari che il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto a effettuare a seguito delle variazioni di uno qualsiasi degli indicatori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 2, utilizzati per il calcolo del fatturato applicabile a norma del paragrafo 2, almeno 30 giorni prima delle rispettive date di pagamento.
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