Art. 13 · Rimborso alle autorità competenti

Art. 13

Rimborso alle autorità competenti

In vigore dal 12 lug 2013
Rimborso alle autorità competenti 1.   Soltanto l’AESFEM impone ai repertori di dati sulle negoziazioni commissioni di registrazione, di vigilanza e di riconoscimento. 2.   L’AESFEM rimborsa alle autorità competenti i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dei compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e, in particolare a seguito di delega di compiti ai sensi dell’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012.
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