Art. 12 · Pagamento della commissione di riconoscimento

Art. 12

Pagamento della commissione di riconoscimento

In vigore dal 12 lug 2013
Pagamento della commissione di riconoscimento 1.   La commissione di riconoscimento di cui all’, paragrafo 1, è pagata per intero all’atto della presentazione della domanda di riconoscimento da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni. Non è rimborsata. 2.   Ogni volta che riceve una nuova domanda di riconoscimento di un repertorio di dati sulle negoziazioni di un paese terzo, l’AESFEM ricalcola l’importo di cui all’, paragrafo 1, lettera b). L’AESFEM rimborsa in parti uguali ai repertori di dati sulle negoziazioni già riconosciuti dello stesso paese terzo la differenza tra l’importo imposto ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), e l’importo risultante dal nuovo calcolo. La differenza è rimborsata mediante pagamento diretto o tramite la riduzione delle commissioni da pagare nell’anno successivo. 3.   I repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti sono tenuti al pagamento della commissione annuale di vigilanza entro la fine di febbraio. L’AESFEM invia la fattura al repertorio di dati sulle negoziazioni riconosciuti almeno 30 giorni prima di tale data.
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