Art. 11 · Pagamento della commissione annuale di vigilanza

Art. 11

Pagamento della commissione annuale di vigilanza

In vigore dal 12 lug 2013
Pagamento della commissione annuale di vigilanza 1.   La commissione annuale di vigilanza di cui all’ per un determinato esercizio finanziario è pagata in due rate. La prima rata scade il 28 febbraio dell’esercizio in questione ed è pari a due terzi della commissione annuale di vigilanza stimata. Se il fatturato applicabile, calcolato conformemente all’, non è ancora noto in quel momento, il calcolo si basa sull’ultimo fatturato applicabile ai sensi dell’ disponibile. La seconda rata scade il 31 agosto. L’importo della seconda rata è pari all’importo della commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente all’ meno l’importo della prima rata. 2.   L’AESFEM invia ai repertori di dati sulle negoziazioni le fatture relative alle rate almeno 30 giorni prima delle rispettive date di pagamento.
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