Art. 10 · Pagamento della commissione di registrazione

Art. 10

Pagamento della commissione di registrazione

In vigore dal 12 lug 2013
Pagamento della commissione di registrazione 1.   La commissione di registrazione di cui all’ è pagata per intero all’atto della presentazione della domanda di registrazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni. 2.   La commissione di registrazione non viene rimborsata se il repertorio di dati sulle negoziazioni ritira la domanda di registrazione prima che l’AESFEM abbia adottato la decisione motivata di registrazione o di rifiuto della registrazione, o in caso di rifiuto della registrazione.
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