Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 lug 2013
All’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 è aggiunta la seguente lettera c): «c) le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nei seguenti paesi: i) Giappone; ii) Stati Uniti d’America.»
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