Art. 1
In vigore dal 10 lug 2013
L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri elencati nell’allegato I attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, un numero di nuove conversioni alla canalizzazione a 8,33 kHz pari almeno al 25 % del numero totale di assegnazioni di frequenze con canalizzazione a 25 kHz riportate nel registro centrale e destinate a centri di controllo d’area (di seguito "ACC") situati nel loro territorio. Tali conversioni non si limitano alle assegnazioni di frequenze agli ACC e non includono le assegnazioni di frequenze per le comunicazioni di controllo operativo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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