Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 lug 2013
La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte delle tonnare immatricolate in Spagna è vietata a decorrere dalle ore 00.00 del 20 giugno 2013. Il tonno rosso catturato a partire da tale data dalle suddette tonnare non può essere conservato a bordo, messo in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasferito, prelevato o sbarcato.
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