Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 lug 2013
La sostanza specificata nell’allegato e i mangimi contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 25 luglio 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 25 luglio 2013, possono continuare a essere immessi sul mercato ed impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.
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