Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 lug 2013
Le sostanze specificate nell’allegato e i mangimi contenenti tali sostanze, prodotti ed etichettati prima del 25 gennaio 2014 in conformità alle norme applicabili prima del 25 luglio 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato ed utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.
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