Art. 9 · Settori di ispezione

Art. 9

Settori di ispezione

In vigore dal 28 giu 2013
Settori di ispezione 1.   L’Agenzia effettua ispezioni che riguardano ciascun settore definito nel capo II del regolamento (CE) n. 216/2008. Tali settori comprendono: a) l’aeronavigabilità, definita all’ e la protezione dell’ambiente, definita all’ del suddetto regolamento b) gli equipaggi degli aerei, definiti agli del suddetto regolamento; c) le operazioni di volo, definite agli del suddetto regolamento; d) le ispezioni a terra, definite all’ del suddetto regolamento; e) gli aeroporti, definiti all’articolo 8 bis del suddetto regolamento; f) ATM/ANS e i controllori del traffico aereo, definiti agli articoli 8 ter e 8 quater, del suddetto regolamento. Ulteriori settori possono essere definiti in funzione degli sviluppi del regolamento (CE) n. 216/2008 o su richiesta della Commissione. 2.   L’Agenzia assicura l’assegnazione adeguata delle proprie risorse alle attività di controllo e ispezione dei diversi settori, in funzione dei risultati del controllo continuo di cui all’.
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