Art. 9
Settori di ispezione
In vigore dal 28 giu 2013
Settori di ispezione
1. L’Agenzia effettua ispezioni che riguardano ciascun settore definito nel capo II del regolamento (CE) n. 216/2008. Tali settori comprendono:
a)
l’aeronavigabilità, definita all’ e la protezione dell’ambiente, definita all’ del suddetto regolamento
b)
gli equipaggi degli aerei, definiti agli del suddetto regolamento;
c)
le operazioni di volo, definite agli del suddetto regolamento;
d)
le ispezioni a terra, definite all’ del suddetto regolamento;
e)
gli aeroporti, definiti all’articolo 8 bis del suddetto regolamento;
f)
ATM/ANS e i controllori del traffico aereo, definiti agli articoli 8 ter e 8 quater, del suddetto regolamento.
Ulteriori settori possono essere definiti in funzione degli sviluppi del regolamento (CE) n. 216/2008 o su richiesta della Commissione.
2. L’Agenzia assicura l’assegnazione adeguata delle proprie risorse alle attività di controllo e ispezione dei diversi settori, in funzione dei risultati del controllo continuo di cui all’.
Storico versioni
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