Art. 8
Programma di ispezioni
In vigore dal 28 giu 2013
Programma di ispezioni
1. L’Agenzia stabilisce, in coordinamento con la Commissione, un programma pluriennale, che specifica le ispezioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), nonché un programma annuale che specifica le ispezioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b).
2. I programmi di ispezioni specificano lo Stato membro o gli Stati membri interessati, il tipo di ispezione, i settori da sottoporre a ispezione e il calendario previsto per la fase in loco, tenendo conto del modello di cui all’.
3. I programmi di ispezione possono essere modificati dall’Agenzia per tener conto dei rischi emergenti derivanti dal controllo continuo di cui all’.
4. Il programma annuale deve essere comunicato alla Commissione, ai membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia in quanto parte del programma di lavoro dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 216/2008, e al coordinatore nazionale di standardizzazione dello Stato membro interessato.
Storico versioni
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