Art. 7
Controllo continuo
In vigore dal 28 giu 2013
Controllo continuo
1. Il controllo continuo di cui all’ deve comprendere quanto segue:
a)
la raccolta e l’analisi di dati e informazioni trasmessi dalle autorità competenti degli Stati membri, dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), dalla Commissione o da altre fonti di informazione pertinenti;
b)
la valutazione della capacità dell’autorità competente di assolvere le proprie responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza;
c)
in funzione della valutazione di cui alla lettera b), la definizione delle priorità, la pianificazione e la definizione del campo di applicazione delle ispezioni;
d)
la condotta di tali ispezioni, includendo la relativa attività di relazione;
e)
il seguito dato e la chiusura delle constatazioni di non conformità derivanti dalle ispezioni.
2. Ai fini della valutazione di cui alla lettera b) del paragrafo 1, l’Agenzia stabilisce, sviluppa e mantiene un modello unico, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a)
la dimensione e la complessità del settore del trasporto aereo;
b)
inconvenienti gravi, incidenti, incidenti mortali e relativi decessi;
c)
i risultati delle ispezioni a terra;
d)
i risultati delle ispezioni precedenti;
e)
la capacità delle autorità competenti di eseguire efficacemente le rettifiche e le azioni correttive;
f)
il risultato di audit effettuati a norma di convenzioni internazionali o di programmi statali di valutazione della sicurezza;
g)
l’esistenza di misure ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 o dell’articolo 258 del trattato.
3. Gli esiti del modello di cui al paragrafo 2, nonché i dati e i risultati della valutazione sono messi a disposizione del coordinatore nazionale di standardizzazione dello Stato membro interessato.
4. L’Agenzia deve adeguare il programma delle ispezioni alla luce della sua attività di controllo continuo, tenendo conto sia dei miglioramenti che del deteriorarsi del livello di sicurezza. L’Agenzia adotta i provvedimenti opportuni quando vi sono prove che attestano il deteriorarsi del livello di sicurezza.
Storico versioni
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