Art. 6
Coordinatore nazionale di standardizzazione
In vigore dal 28 giu 2013
Coordinatore nazionale di standardizzazione
1. Gli Stati membri designano un coordinatore nazionale di standardizzazione, che funge da primo punto di contatto per tutte le attività di standardizzazione e in particolare per coordinare lo scambio di informazioni di cui all’, paragrafo 1. Il coordinatore nazionale di standardizzazione è responsabile per quanto riguarda:
a)
la conservazione e l’aggiornamento delle informazioni fornite all’Agenzia su base continuativa, comprese le informazioni richieste in conformità agli , le rettifiche e piani di azioni correttive nonché la documentazione relativa alla attuazione delle azioni correttive concordate;
b)
l’assistenza fornita all’Agenzia in tutte le fasi di un’ispezione assicurando che il gruppo degli ispettori sia sempre accompagnato per tutta la durata delle ispezioni in loco.
2. Le autorità competenti assicurano la presenza di chiare linee di comunicazione tra il coordinatore nazionale di standardizzazione designato e la loro organizzazione interna, affinché quest’ultimo possa svolgere in modo adeguato i propri compiti.
Storico versioni
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