Art. 3 · Principi applicabili all’attività di controllo

Art. 3

Principi applicabili all’attività di controllo

In vigore dal 28 giu 2013
Principi applicabili all’attività di controllo 1.   L’Agenzia controlla l’applicazione da parte delle autorità competenti dei requisiti di cui all’, nonché la loro applicazione uniforme in base alla metodologia stabilita nel presente regolamento e riferisce al riguardo. 2.   Il controllo deve essere continuo e basato sul rischio, sulla base delle informazioni a disposizione dell’Agenzia. Esso comporta la valutazione della capacità delle autorità competenti di esercitare le proprie responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza, di condurre le ispezioni necessarie, nonché di adottare le misure necessarie a seguito delle constatazioni derivanti dalle ispezioni, al fine di assicurare che vengano tempestivamente attuate le opportune rettifiche e azioni correttive. 3.   Il controllo deve seguire un approccio sistematico. Esso deve riguardare tutti i settori e gli elementi essenziali del sistema di sorveglianza in materia di sicurezza, come definito dall’ICAO. Occorre prestare particolare attenzione alle interfacce tra settori. 4.   Il controllo deve essere effettuato in modo trasparente, efficiente, efficace, armonizzato e coerente. 5.   L’Agenzia analizza i risultati delle sue attività di controllo in modo da individuare le necessità di miglioramenti a livello di regolamentazione.
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