Art. 24 · Procedure di lavoro

Art. 24

Procedure di lavoro

In vigore dal 28 giu 2013
Procedure di lavoro L’Agenzia rivede le proprie procedure di lavoro per attuare i compiti ad essa attribuiti a norma degli articoli da 3 a 23 entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
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