Art. 22 · Azioni complementari

Art. 22

Azioni complementari

In vigore dal 28 giu 2013
Azioni complementari 1.   L’Agenzia individua ogni mancato seguito dato ad una constatazione di non conformità come: a) azioni correttive non presentate entro il termine di cui all’, paragrafo 1; b) azioni correttive non approvate dall’Agenzia entro il termine di cui all’, paragrafo 4, lettera b); c) azioni correttive non adeguatamente attuate. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, l’Agenzia chiede all’autorità competente di fornire chiarimenti sul mancato seguito dato e di presentare azioni complementari, fissando un termine per la risposta. 3.   L’Agenzia valuta le conseguenze del mancato seguito, unitamente alla risposta fornita dall’autorità competente entro il termine stabilito. In base all’esito di tale valutazione, l’Agenzia può: a) accettare le azioni supplementari presentate; oppure b) trasmettere una relazione supplementare all’autorità competente interessata e alla Commissione. Tale relazione include la valutazione e le raccomandazioni dell’Agenzia alla Commissione, incluse, se ritenute necessarie, le raccomandazioni sul riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati dall’autorità competente. 4.   Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 2111/2005, successivamente al ricevimento della relazione supplementare di cui al paragrafo 3, lettera b), la Commissione può adottare una delle seguenti misure: a) trasmettere osservazioni allo Stato membro interessato o chiedere ulteriori spiegazioni per chiarire in tutto o in parte le constatazioni di non conformità; b) chiedere all’Agenzia di svolgere un’apposita ispezione per verificare l’attuazione soddisfacente di rettifiche e azioni correttive; c) avviare la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 al fine di decidere se i certificati rilasciati dall’autorità competente siano conformi ai requisiti applicabili; d) avviare una procedura ai sensi dell’articolo 258 del trattato.
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