Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 giu 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «ispezione», l’ispezione in materia di standardizzazione di cui all’, paragrafo 1, e articolo 54 del regolamento (CE) N. 216/2008, comprendente anche l’ispezione di imprese o di associazioni di imprese, di cui all’articolo 54, paragrafo 4, e all’articolo 55 del suddetto regolamento, svolta dall’Agenzia; 2) «autorità competente», il soggetto designato dallo Stato membro in quanto competente per l’attuazione del regolamento (CE) N. 216/2008 e corrispondenti norme attuative; 3) «personale autorizzato», le persone autorizzate dall’Agenzia ad effettuare ispezioni, tra cui anche il personale distaccato; 4) «personale distaccato», i funzionari messi a disposizione dalle autorità competenti degli Stati membri, dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), da altre organizzazioni dell’aviazione internazionale o dalle autorità competenti di paesi terzi che hanno concluso accordi con l’Unione o stabilito modalità operative con l’Agenzia, che sono designati da tali autorità ad assistere l’Agenzia nell’esecuzione delle ispezioni; 5) «elementi di prova», registrazioni, dichiarazioni fattuali o altre informazioni pertinenti e verificabili; 6) «constatazione», il risultato del confronto tra i dati disponibili e i requisiti applicabili; 7) «rettifica», una misura volta a eliminare una constatazione di non conformità ai requisiti applicabili; 8) «misura correttiva», una misura volta a eliminare la causa di una constatazione di non conformità ai requisiti applicabili al fine di prevenirne il ripetersi; 9) «criticità immediata in materia di sicurezza», una situazione in cui vi è la prova che un prodotto, un servizio, un sistema, un componente, un’apparecchiatura o un impianto si trova in condizioni tali o il suo utilizzo, fornitura o manutenzione sono tali da rendere probabile il verificarsi di danni alle persone, a meno che tale situazione venga immediatamente corretta.
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