Art. 19
Criticità immediata in materia di sicurezza
In vigore dal 28 giu 2013
Criticità immediata in materia di sicurezza
1. Quando viene notificata dall’Agenzia una criticità immediata in materia di sicurezza:
a)
l’Agenzia chiede all’autorità competente di prendere adeguate azioni correttive, comprese rettifiche immediate;
b)
l’autorità competente attua rettifiche efficaci dirette ad eliminare la constatazione di non conformità e ne fornisce all’Agenzia le prove.
2. L’Agenzia può chiedere alle autorità competenti, entro due settimane dalla notifica della criticità immediata in materia di sicurezza, di partecipare a una riunione per valutare l’attuazione delle rettifiche immediate.
3. Quando le rettifiche non soddisfano l’Agenzia, quest’ultima formula raccomandazioni alla Commissione, includendo se necessario una richiesta relativa al riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati dall’autorità competente. L’Agenzia informa altresì le autorità competenti degli Stati membri.
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