Art. 17
Seguito dato alle constatazioni e chiusura
In vigore dal 28 giu 2013
Seguito dato alle constatazioni e chiusura
1. Per tutte le constatazioni di non conformità classificate a norma dell’, paragrafo 1, lettere b) e c), l’autorità competente propone una rettifica ed un’azione correttiva entro quattro settimane dalla ricezione della notifica da parte dell’Agenzia.
2. Per tutte le constatazioni di non conformità classificate a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente propone un’azione correttiva entro dieci settimane dalla ricezione della notifica da parte dell’Agenzia.
3. L’autorità competente comunica rapidamente all’Agenzia il completamento delle azioni correttive e ne fornisce le prove.
4. L’Agenzia:
a)
valuta le rettifiche e le azioni correttive presentate dall’autorità competente o chiede tempestivamente ulteriori chiarimenti;
b)
approva o respinge le correzioni e/o le azioni correttive presentate entro 16 settimane dalla notifica;
c)
verifica che le azioni correttive siano state attuate in maniera soddisfacente;
d)
individua l’eventuale necessità di azioni supplementari a norma dell’;
e)
riferisce periodicamente all’autorità competente e alla Commissione la situazione delle constatazioni di non conformità e le relative rettifiche/azioni correttive per mezzo di relazioni sullo stato di avanzamento;
f)
chiude le constatazioni di non conformità una volta accertato il completamento delle azioni correttive tramite le prove fornite, registra la chiusura delle constatazioni di non conformità e ne informa l’autorità competente.
5. Ai fini della lettera c), l’Agenzia può chiedere prove o chiarimenti all’autorità competente. L’Agenzia può inoltre decidere di verificare l’attuazione sul posto per mezzo di un’ispezione.
6. Allorché constatazioni di non conformità sono oggetto di una procedura d’infrazione ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 o dei trattati, l’Agenzia assicura un seguito appropriato in consultazione con la Commissione e non chiude tali constatazioni senza previo coordinamento con la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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