Art. 16
Fase di comunicazione
In vigore dal 28 giu 2013
Fase di comunicazione
1. Nel corso della fase di comunicazione in merito ad un’ispezione, l’Agenzia, entro 6 settimane dalla sessione di chiusura della fase in loco, esamina le constatazioni preliminari, le classifica e stabilisce su tale base un progetto di relazione indirizzata all’autorità competente oggetto dell’ispezione.
2. Il progetto di relazione contiene almeno i seguenti elementi:
a)
una sintesi che presenta le conclusioni;
b)
le modalità di come è avvenuta l’ispezione, incluso il tipo di ispezione, i settori coperti, l’ambito e la composizione del gruppo;
c)
un’analisi per elemento cruciale che si concentra sulle principali constatazioni;
d)
un elenco delle constatazioni di non conformità identificate o seguite durante l’ispezione unitamente alla loro classificazione;
e)
incluse, se del caso, raccomandazioni in materia di reciproco riconoscimento dei certificati.
3. Le constatazioni di non conformità vengono notificate per mezzo del progetto di relazione di cui al paragrafo 2, se non sono già state notificate per iscritto dall’Agenzia con altri mezzi.
4. L’autorità competente può presentare per iscritto le proprie osservazioni all’Agenzia entro due settimane dalla notifica.
5. L’Agenzia, entro 10 settimane dalla sessione conclusiva, pubblica una relazione finale sulla base del progetto di relazione di cui al paragrafo 2, che riprende eventualmente le osservazioni dell’autorità competente oggetto dell’ispezione. L’Agenzia può adeguare la descrizione della constatazione di non conformità, la base giuridica, la classificazione o il suo status, se necessario, per tener conto delle osservazioni e delle correzioni o azioni correttive presentate nel corso della fase di comunicazione.
6. L’Agenzia istituisce e mantiene uno status di controllo continuo per ciascuno Stato membro, che viene fornito, su richiesta, allo Stato membro interessato e alla Commissione.
7. La relazione finale è inviata all’autorità competente oggetto dell’ispezione e alla Commissione, che può successivamente trasmettere tale relazione allo Stato membro interessato ed altre autorità competenti, a seconda dei casi.
Storico versioni
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