Art. 15 · Fase in loco

Art. 15

Fase in loco

In vigore dal 28 giu 2013
Fase in loco 1.   Durante la fase in loco di un’ispezione, l’Agenzia: a) organizza una riunione iniziale con il coordinatore nazionale di standardizzazione e l’autorità competente oggetto dell’ispezione; b) dà seguito alle constatazioni di non conformità effettuate durante le precedenti ispezioni e che restano non risolte e riesamina le rettifiche e azioni correttive corrispondenti; c) notifica all’autorità competente ogni criticità immediata in materia di sicurezza, quando tale criticità è individuata nel corso dell’ispezione; d) in occasione di una sessione di chiusura, presenta all’autorità competente oggetto dell’ispezione un elenco di constatazioni di non conformità preliminari effettuate o seguite nel corso dell’ispezione. 2.   Inoltre, l’Agenzia può: a) ispezionare la sede principale e quanto ritenuto necessario, eventuali uffici regionali dell’autorità competente e delle organizzazioni riconosciute a cui l’autorità competente può avere assegnato dei compiti; b) ispezionare imprese o associazioni di imprese poste sotto la sorveglianza dell’autorità competente nell’ambito dell’ispezione di quest’ultima; in questo caso, l’autorità competente può accompagnare il gruppo di ispezione; c) tenere colloqui con il personale dell’autorità competente sottoposta a ispezione e delle organizzazioni riconosciute, se del caso, e di imprese o associazioni di imprese visitate, se del caso; d) esaminare legislazione, procedure, certificati, registri, dati e qualsiasi altro elemento pertinente.
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