Art. 14
Fase preparatoria
In vigore dal 28 giu 2013
Fase preparatoria
1. Durante la fase preparatoria di un’ispezione, l’Agenzia:
a)
comunica l’ispezione all’autorità competente almeno 10 settimane prima della fase in loco, tra cui il tipo, il(i) settore(i) e le aree di ispezione;
b)
raccoglie le informazioni necessarie alla preparazione dell’ispezione, tenendo nel debito conto le informazioni disponibili provenienti dal controllo continuo;
c)
definisce il campo di applicazione, le dimensioni e il programma dell’ispezione, comprese le ispezioni di imprese o associazioni di imprese, tenendo conto delle informazioni provenienti dal controllo continuo;
d)
stabilisce le dimensioni e la composizione del gruppo di ispettori.
2. All’atto della notifica dell’ispezione, l’autorità competente coopera con l’Agenzia allo scopo di preparare rapidamente la fase in loco. Se ritenuto necessario, può essere organizzata una riunione preliminare fra il gruppo di ispettori e il coordinatore nazionale di standardizzazione.
3. L’Agenzia provvede a comunicare all’autorità competente il programma dell’ispezione e la composizione del gruppo almeno 2 settimane prima della fase in loco.
Storico versioni
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