Art. 6
Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009
In vigore dal 26 giu 2013
Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009
Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:
1)
l', paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
"1. Il presente regolamento fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.";
2)
all', punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
del transito o di un soggiorno previsto sul territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;";
3)
all'articolo 25, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
quando, per motivi ritenuti giustificati dal consolato, è rilasciato un nuovo visto per un soggiorno durante lo stesso periodo di 180 giorni a un richiedente che, al di là di questo periodo di 180 giorni, ha già utilizzato un visto uniforme o un visto con validità territoriale limitata per un soggiorno di 90 giorni";
4)
all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:
"iv)
abbia già soggiornato per 90 giorni nell’arco del periodo di 180 giorni in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;";
5)
gli allegati VI, VII e XI del regolamento (CE) n. 810/2009 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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