Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006
In vigore dal 26 giu 2013
Modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006
Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c)
i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti;";
b)
il punto 4 è sostituito dal seguente:
"4. "collegamento regolare interno effettuato da traghetto": qualunque collegamento effettuato da traghetto tra gli stessi due o più porti situati sul territorio degli Stati membri senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori e comportante il trasporto di persone e veicoli in base ad un orario pubblicato;";
c)
il punto 5 è così modificato:
i)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
"5.
"beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale":";
ii)
alla lettera a), il riferimento all'"articolo 17, paragrafo 1," è sostituito dal riferimento all'"articolo 20, paragrafo 1,";
iii)
alla lettera b), il termine "la Comunità" è sostituito dal termine "l'Unione";
d)
al punto 6, il riferimento all'"articolo 17, paragrafo 1," è sostituito dal riferimento all'"articolo 20, paragrafo 1,";
e)
è inserito il punto seguente:
"8 bis. "valico di frontiera condiviso": qualsiasi valico di frontiera situato sul territorio di uno Stato membro o su quello di un paese terzo, in cui guardie di frontiera dello Stato membro e guardie di frontiera del paese terzo effettuano verifiche in uscita e in entrata gli uni dopo gli altri conformemente al relativo diritto nazionale e ai sensi di un accordo bilaterale;";
f)
il punto 15 è sostituito dal seguente:
"15. "permesso di soggiorno":
a)
tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (*1), e le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE;
b)
qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a soggiornare sul suo territorio, che sia stato oggetto di una comunicazione e di una successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 34, a eccezione:
i)
dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda d’asilo, e
ii)
dei visti rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (*2);
(*1)
GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1."
(*2)
GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.";"
g)
è inserito il punto seguente:
"18 bis. "lavoratore offshore": una persona che svolge la propria attività su un'installazione offshore situata nelle acque territoriali degli Stati membri o in una loro zona di sfruttamento economico esclusivo delle risorse marine, quale definita dal diritto marittimo internazionale, e che torna periodicamente per via marittima o aerea nel territorio degli Stati membri;";
2)
all', la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
dei diritti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale;";
3)
è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 3 bis
Diritti fondamentali
In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta dei diritti fondamentali"), del pertinente diritto internazionale, compresa la convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ("convenzione di Ginevra"), degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate su base individuale.";
4)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all’obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura:
a)
per persone o gruppi di persone, in presenza di una necessità di carattere particolare di attraversamento occasionale delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera o al di fuori degli orari di apertura stabiliti, purché siano in possesso delle autorizzazioni richieste dal diritto nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri. Gli Stati membri possono stabilire regimi specifici in accordi bilaterali. Le eccezioni generali previste dal diritto nazionale e dagli accordi bilaterali sono comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 34;
b)
per persone o gruppi di persone in caso di un’imprevista situazione d’emergenza;
c)
conformemente alle norme specifiche di cui agli articoli 18 e 19 in combinato disposto con gli allegati VI e VII.";
5)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
"1. Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:";
ii)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera che soddisfi i seguenti criteri:
i)
la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. In casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;
ii)
è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti;";
b)
è inserito il paragrafo seguente:
"1bis. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data d'ingresso è considerata come il primo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri e la data d'uscita è considerata come l'ultimo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri. I periodi di soggiorno autorizzati nell'ambito di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno non sono presi in considerazione nel calcolo della durata di un soggiorno nel territorio degli Stati membri.";
c)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata, sono ammessi a entrare nel territorio degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, a meno che non figurino nell’elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito;";
ii)
alla lettera b), il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"b)
i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nel territorio degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (*3).
Gli Stati membri compilano statistiche sui visti rilasciati alle frontiere conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 810/2009 e al relativo allegato XII.
(*3)
GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.";"
6)
all', paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"1. Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana, in particolare nei casi concernenti persone vulnerabili.";
7)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
"La verifica minima di cui al primo comma costituisce la regola per i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale.
Tuttavia quando effettuano, in modo non sistematico, verifiche minime sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale, le guardie di frontiera possono consultare banche dati nazionali ed europee per accertarsi che una persona non rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza interna, l’ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la salute pubblica.
Le conseguenze di tali consultazioni non mettono in discussione il diritto d’ingresso dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale nel territorio dello Stato membro interessato di cui essi godono a norma della direttiva 2004/38/CE";
b)
al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Fatto salvo il secondo comma, i cittadini di paesi terzi sottoposti a una verifica approfondita in seconda linea sono informati per iscritto, in una lingua loro comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre sia loro comprensibile, o in altro modo utile, sull'obiettivo e sulla procedura seguita per effettuare tale verifica.";
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le verifiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale sono effettuate a norma della direttiva 2004/38/CE";
d)
è aggiunto il paragrafo seguente:
"8. In caso d'applicazione dell', paragrafo 2, lettere a) o b), gli Stati membri possono anche prevedere deroghe alle disposizioni stabilite nel presente articolo.";
8)
l'articolo 9 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.
a)
I beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale sono autorizzati a servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte A ("UE, SEE, CH") dell’allegato III. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B1 ("visto non richiesto") e alla parte B2 ("tutti i passaporti") dell’allegato III.
I cittadini di paesi terzi non tenuti a possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001, e i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità possono servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B1 ("visto non richiesto") dell'allegato III del presente regolamento. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B2 ("tutti i passaporti") dell'allegato III del presente regolamento.
b)
Tutte le altre persone si servono delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B2 ("tutti i passaporti") dell’allegato III.
Le indicazioni sui pannelli di cui alle lettere a) e b) possono figurare nella o nelle lingue ritenute appropriate da ciascuno Stato membro.
L'allestimento di corsie separate indicate dal pannello di cui alla parte B1 ("visto non richiesto") dell'allegato III non è obbligatorio. Gli Stati membri decidono se utilizzarla o meno e a quali valichi di frontiera in base alle esigenze pratiche.";
b)
il paragrafo 5 è soppresso;
9)
l'articolo 10 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente: "Apposizione di timbri sui documenti di viaggio";
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. È apposto un timbro d’ingresso e di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui alla richiamata direttiva.
È apposto un timbro d’ingresso e di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di paesi terzi che beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.";
c)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti:
"f)
sui documenti di viaggio dei membri dell'equipaggio di treni passeggeri e treni merci che effettuano collegamenti internazionali;
g)
sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi che presentano una carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.";
ii)
il secondo comma è sostituto dal seguente:
"Su richiesta di un cittadino di paese terzo è possibile rinunciare, in via eccezionale, all’apposizione del timbro di ingresso o di uscita qualora ciò possa causargli gravi difficoltà. In tal caso l’ingresso o l’uscita sono registrati su un foglio separato con la menzione del nome e del numero di passaporto. Questo foglio è consegnato al cittadino del paese terzo. Le autorità competenti degli Stati membri possono raccogliere statistiche su tali casi eccezionali e possono fornirle alla Commissione.";
10)
l'articolo 11 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, il cittadino di paese terzo può essere rimpatriato conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (*4), e al diritto nazionale che rispetta detta direttiva.
(*4)
GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.";"
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
"4. In caso di mancanza di un timbro d'uscita si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni dei paragrafi 1 e 2.";
11)
l'articolo 12 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. La sorveglianza si prefigge principalmente lo scopo di impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone entrate illegalmente. Una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva 2008/115/CE.";
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 riguardo a modalità di sorveglianza supplementari.";
12)
all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Gli Stati membri raccolgono statistiche sul numero di persone respinte, i motivi del respingimento, la cittadinanza delle persone il cui ingresso è stato rifiutato e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) alla quale sono state respinte e le trasmettono annualmente alla Commissione (Eurostat) conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (*5).
(*5)
GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.";"
13)
all'articolo 15, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati, tenendo conto della base comune per la formazione delle guardie di frontiera stabilita e sviluppata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio. I programmi comprendono una formazione specializzata ai fini dell'individuazione e della gestione di situazioni che coinvolgono persone vulnerabili quali minori non accompagnati e vittime della tratta di esseri umani. Gli Stati membri, con il sostegno dell'Agenzia, incoraggiano le guardie di frontiera ad apprendere le lingue necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.";
14)
all'articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli e agli articoli da 7 a 13.";
15)
all'articolo 19, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti:
"g)
servizi di soccorso, polizia e vigili del fuoco e guardie di frontiera;
h)
lavoratori off-shore.";
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli e agli articoli da 7 a 13.";
16)
all’articolo 21, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d)
la possibilità per uno Stato membro di prevedere nel diritto nazionale l'obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul suo territorio ai sensi dell'articolo 22 della convenzione di Schengen.";
17)
l'articolo 32 è sostituito dal seguente:
"Articolo 32
Modifiche degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 riguardo alle modifiche degli allegati III, IV e VIII.";
18)
l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"Articolo 33
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 32 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da 19 luglio 2013.
3. La delega di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 32 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 32 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";
19)
all'articolo 34, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
l'elenco dei permessi di soggiorno, distinguendo fra quelli contemplati dalla lettera a) dell', punto 15, e quelli contemplati dalla lettera b) dell', punto 15, e corredati di un facsimile per i permessi di cui all', punto 15, lettera b). Le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE sono appositamente specificate come tali e per le carte di soggiorno che non sono state rilasciate secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 sono forniti dei facsimile.";
b)
sono aggiunte le lettere seguenti:
"e bis)
le eccezioni alle norme concernenti l'attraversamento delle frontiere esterne di cui all', paragrafo 2, lettera a);
e ter)
le statistiche di cui all'articolo 10, paragrafo 3.";
20)
all'articolo 37, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri notificano alla Commissione le loro disposizioni interne relative all’articolo 21, lettere c) e d), le sanzioni di cui all’, paragrafo 3, e gli accordi bilaterali autorizzati dal presente regolamento. Le ulteriori modifiche di tali disposizioni sono notificate entro cinque giorni lavorativi.";
21)
gli allegati III, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 562/2006 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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