Art. 33
Meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi
In vigore dal 26 giu 2013
Meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi
1. Qualora, sulla base in particolare delle informazioni ottenute dall’EASO a norma del regolamento (UE) n. 439/2010, la Commissione stabilisca che l’applicazione del presente regolamento può essere ostacolata da un rischio comprovato di speciale pressione sul sistema di asilo di uno Stato membro e/o da problemi nel funzionamento del sistema di asilo di uno Stato membro, in cooperazione con l’EASO, rivolge raccomandazioni a tale Stato membro invitandolo a redigere un piano d’azione preventivo.
Lo Stato membro interessato informa il Consiglio e la Commissione della sua intenzione di presentare un piano d’azione preventivo al fine di porre rimedio alla pressione e/o ai problemi nel funzionamento del sistema di asilo pur garantendo la protezione dei diritti fondamentali dei richiedenti la protezione internazionale.
Uno Stato membro può redigere, su propria discrezione e iniziativa, un piano d’azione preventivo e procedere alle revisioni successive del medesimo. Nell’elaborare tale piano, lo Stato membro può chiedere l’assistenza della Commissione, di altri Stati membri, dell’EASO e di altre agenzie pertinenti dell’Unione.
2. Quando è redatto un piano d’azione preventivo, lo Stato membro interessato lo sottopone unitamente alle relazioni periodiche sull’attuazione del medesimo al Consiglio e alla Commissione. Quest’ultima informa pertanto il Parlamento europeo in merito agli elementi principali del piano d’azione preventivo. La Commissione presenta le relazioni sull’attuazione del piano al Consiglio e le trasmette al Parlamento europeo.
Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure appropriate per affrontare la situazione di speciale pressione sul suo sistema di asilo o per assicurare che le carenze individuate siano risolte prima del deteriorarsi della situazione. Qualora il piano d’azione preventivo contenga misure intese a porre rimedio alla speciale pressione sul sistema di asilo di uno Stato membro che può ostacolare l’applicazione di tale regolamento, la Commissione chiede il parere dell’EASO prima di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Qualora la Commissione stabilisca, sulla base dell’analisi dell’EASO, che l’attuazione del piano d’azione preventivo non abbia posto rimedio alle carenze individuate o vi siano gravi rischi che la situazione in materia di asilo nello Stato membro interessato diventi critica, alla quale è improbabile porre rimedio con un piano d’azione preventivo, essa, in cooperazione con l’EASO, se del caso, può chiedere allo Stato membro interessato di redigere un piano d’azione per la gestione delle crisi e, ove necessario, provvedere alle revisioni del medesimo. Per tutta la durata del processo il piano d’azione per la gestione delle crisi assicurerà il rispetto dell’acquis in materia di asilo dell’Unione, in particolare dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale.
In seguito alla richiesta di redigere un piano d’azione per la gestione delle crisi, lo Stato membro interessato, in cooperazione con la Commissione e l’EASO, interviene tempestivamente e al più tardi entro tre mesi dalla richiesta.
Lo Stato membro interessato sottopone il suo piano d’azione per la gestione delle crisi e, almeno ogni tre mesi, una relazione sull’attuazione del medesimo alla Commissione e agli altri soggetti interessati pertinenti, come, se del caso, l’EASO.
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio del piano d’azione per la gestione delle crisi, delle eventuali revisioni e dell’attuazione del medesimo. In tali relazioni lo Stato membro interessato riferisce sui dati per controllare il rispetto del piano d’azione per la gestione delle crisi, quali la durata della procedura, le condizioni di trattenimento e la capacità di accoglienza in relazione all’afflusso di richiedenti.
4. Per tutta la durata del meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi di cui al presente articolo il Consiglio segue la situazione da vicino e può chiedere maggiori informazioni e fornire orientamenti politici, in particolare per quanto riguarda l’urgenza e la gravità della situazione e, pertanto, l’esigenza per uno Stato membro di redigere o un piano d’azione preventivo o, se necessario, un piano d’azione per la gestione delle crisi. Per tutta la durata del processo il Parlamento europeo e il Consiglio possono esaminare e fornire orientamenti in merito a eventuali misure di solidarietà che ritengano opportune.
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