Art. 32 · Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento

Art. 32

Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento

In vigore dal 26 giu 2013
Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento 1.   Al solo scopo di somministrare assistenza medica o terapie, in particolare a disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica, qualora la competente autorità ne disponga conformemente al diritto nazionale, informazioni allo Stato membro competente su eventuali esigenze specifiche della persona da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sullo stato di salute fisica e mentale di tale persona. Dette informazioni sono trasferite in un certificato sanitario comune con i necessari documenti acclusi. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali. La Commissione redige, mediante atti di esecuzione, il certificato sanitario comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   Lo Stato membro che provvede al trasferimento trasmette allo Stato membro competente le informazioni di cui al paragrafo 1 soltanto previo consenso esplicito del richiedente e/o del suo rappresentante o, se il richiedente si trova nell’incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, quando tale trasmissione è necessaria per la salvaguardia degli interessi vitali del richiedente o di un’altra persona. Il mancato consenso, compreso un rifiuto del consenso, non osta al trasferimento. 3.   Il trattamento dei dati personali sanitari di cui al paragrafo 1 è effettuato unicamente da un professionista della sanità che è tenuto al segreto professionale ai sensi del diritto nazionale o di norme stabilite da organismi nazionali competenti, o da altra persona soggetta a un equivalente obbligo di segretezza professionale. 4.   Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra professionisti della sanità o altre persone di cui al paragrafo 3. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste al paragrafo 1 e non sono oggetto di ulteriore trattamento. 5.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 6.   Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’, paragrafi da 8 a 12.
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