Art. 15 · Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto

Art. 15

Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto

In vigore dal 26 giu 2013
Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto Quando la volontà di chiedere la protezione internazionale è manifestata nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, detto Stato membro è competente per l’esame della domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:604:oj#art-15