Art. 5 · Autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto

Art. 5

Autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto

In vigore dal 26 giu 2013
Autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto 1.   Ai fini di cui all', paragrafo 2, gli Stati membri designano le autorità autorizzate a chiedere il confronto con i dati Eurodac a norma del presente regolamento. Le autorità designate sono le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Le autorità designate non includono le agenzie o le unità esclusivamente responsabili delle attività di intelligence concernenti la sicurezza nazionale. 2.   Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle autorità designate. 3.   Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che possono chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il punto di accesso nazionale.
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