Art. 38
Modifiche del regolamento (UE) n. 1077/2011
In vigore dal 26 giu 2013
Modifiche del regolamento (UE) n. 1077/2011
Il regolamento (UE) n. 1077/2011 è cosi modificato:
1)
l' è sostituito dal seguente:
"
Compiti relativi a Eurodac
Con riguardo a Eurodac, l'agenzia svolge:
a)
i compiti attribuiti all'agenzia conformemente al regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (*1); e
b)
i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di Eurodac.
(*1)
GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1."."
2)
l', paragrafo 1, è così modificato:
a)
le lettere u) e v) sono sostituite dalle seguenti:
"u)
adotta la relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 603/2013;
v)
presenta osservazioni sulle relazioni del garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE n. 1987/2006, all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013 e assicura adeguato seguito a tali controlli";
b)
la lettera x) è sostituita dalla seguente:
"x)
elabora statistiche sulle attività del sistema centrale di Eurodac conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013;";
c)
la lettera z) è sostituita dalla seguente:
"z)
provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle unità conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013";
3)
all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI. Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI, o questioni concernenti Eurodac, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013";
4)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 5, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g)
fatto salvo l' dello statuto, stabilisce le clausole di riservatezza per conformarsi, rispettivamente, all' del regolamento (CE) n. 1987/2006, dell' della decisione 2007/533/GAI, all', paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013;";
b)
al paragrafo 6, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i)
relazioni sul funzionamento tecnico di ogni sistema IT su larga scala di cui all', paragrafo 1, lettera t), e la relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac di cui all', paragrafo 1, lettera u), sulla base dei risultati del controllo e della valutazione.";
5)
all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Sia Europol che Eurojust possono nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare anche un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS ed Eurodac.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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