Art. 31 · Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati

Art. 31

Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 26 giu 2013
Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati 1.   Il garante europeo della protezione dei dati controlla che tutte le attività di trattamento dei dati personali relative all'Eurodac, in particolare da parte dell'agenzia, siano effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 e del presente regolamento. 2.   Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni tre anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'agenzia, conformemente alle norme di revisione contabile internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all'agenzia e alle autorità nazionali di controllo. All'agenzia è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:603:oj#art-31