Art. 3
Architettura del sistema e principi di base
In vigore dal 26 giu 2013
Architettura del sistema e principi di base
1. L'Eurodac consta di:
a)
una banca dati centrale informatizzata per le impronte digitali ("sistema centrale") costituita da:
i)
un'unità centrale,
ii)
un piano e un sistema di continuità operativa;
b)
un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri, dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati Eurodac ("infrastruttura di comunicazione").
2. Ciascuno Stato membro dispone di un unico punto di accesso nazionale.
3. I dati riguardanti le persone di cui agli , paragrafo 1, 14, paragrafo 1, e 17, paragrafo 1, sono trattati dal sistema centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati.
4. Le norme cui è soggetto l'Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati al sistema centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.
5. La procedura di rilevamento delle impronte digitali è stabilita e applicata in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
Storico versioni
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