Art. 27 · Accesso ai dati registrati nell'Eurodac e loro rettifica o cancellazione

Art. 27

Accesso ai dati registrati nell'Eurodac e loro rettifica o cancellazione

In vigore dal 26 giu 2013
Accesso ai dati registrati nell'Eurodac e loro rettifica o cancellazione 1.   Lo Stato membro d'origine ha accesso ai dati da esso trasmessi che sono registrati nel sistema centrale, ai sensi del presente regolamento. Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da un altro Stato membro né può ricevere tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui all', paragrafo 5. 2.   Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, hanno accesso ai dati registrati nel sistema centrale sono designate da ciascuno Stato membro ai fini di cui all', paragrafo 1. Tale designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e all'agenzia l'elenco di dette unità e le relative modifiche. L'agenzia pubblica l'elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, l'agenzia pubblica online una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato. 3.   Fatte salve le cancellazioni effettuate a norma dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 1, soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso al sistema centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero cancellandoli. 4.   Se uno Stato membro o l'agenzia è in possesso di indizi dai quali risulta che dati registrati nel sistema centrale sono di fatto inesatti, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine. Se uno Stato membro è in possesso di indizi dai quali risulta che nel sistema centrale sono stati registrati dati in violazione del presente regolamento, ne avvisa quanto prima l'agenzia, la Commissione e lo Stato membro d'origine. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio. 5.   L'agenzia non trasferisce né rende disponibili alle autorità di un paese terzo i dati registrati nel sistema centrale. Tale divieto non è applicabile ai trasferimenti dei suddetti dati verso i paesi terzi cui si applica il regolamento (UE) n. 604/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:603:oj#art-27