Art. 23
Responsabilità in materia di trattamento dei dati
In vigore dal 26 giu 2013
Responsabilità in materia di trattamento dei dati
1. Lo Stato membro d'origine è tenuto a garantire:
a)
la liceità del rilevamento delle impronte digitali;
b)
la liceità della trasmissione al sistema centrale dei dati relativi alle impronte digitali e degli altri dati di cui all', all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2;
c)
l'esattezza e l'attualità dei dati al momento della trasmissione al sistema centrale;
d)
ferma restando la responsabilità dell'agenzia, la liceità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati nel sistema centrale;
e)
la liceità del trattamento dei risultati del confronto dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi dal sistema centrale.
2. A norma dell', lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 prima e durante la trasmissione al sistema centrale, nonché la sicurezza dei dati che esso riceve da quest'ultimo.
3. Lo Stato membro d'origine è responsabile dell'identificazione definitiva dei dati ai sensi dell', paragrafo 4.
4. L'agenzia provvede affinché il sistema centrale operi ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. In particolare, l'agenzia:
a)
adotta le misure necessarie affinché le persone che lavorano con il sistema centrale non trattino i dati ivi registrati per scopi diversi da quelli dell'Eurodac, quali definiti all';
b)
adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale a norma dell';
c)
fatte salve le competenze del garante europeo della protezione dei dati, garantisce che solo le persone autorizzate a lavorare con il sistema centrale abbiano accesso ai dati ivi registrati.
L'agenzia comunica al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al garante europeo della protezione dei dati, le misure adottate ai sensi del primo comma.
Storico versioni
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