Art. 22
Comunicazione tra le autorità designate, le autorità di verifica e i punti di accesso nazionali
In vigore dal 26 giu 2013
Comunicazione tra le autorità designate, le autorità di verifica e i punti di accesso nazionali
1. Fatto salvo l', tutte le comunicazioni tra le autorità designate, le autorità di verifica e i punti di accesso nazionali sono sicure e avvengono per via elettronica.
2. Ai fini di cui all', paragrafo 2, le impronte digitali vengono digitalizzate dagli Stati membri e trasmesse nel formato dei dati indicato nell'allegato I, in modo che i dati possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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