Art. 19 · Procedura per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac

Art. 19

Procedura per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac

In vigore dal 26 giu 2013
Procedura per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac 1.   Ai fini di cui all', paragrafo 2, le autorità designate di cui agli , paragrafo 1, e 7, paragrafo 2, possono presentare all'autorità di verifica una richiesta motivata in formato elettronico ai sensi dell', paragrafo 1, unitamente al numero di riferimento da loro utilizzato, affinché siano trasmessi al sistema centrale, a fini di confronto, dati relativi alle impronte digitali attraverso il punto di accesso nazionale. Ricevuta tale richiesta, l'autorità di verifica controlla se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all' o all', a seconda dei casi. 2.   Se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all' o all', l'autorità di verifica trasmette la richiesta al punto di accesso nazionale che la trasmette, ai sensi dell', paragrafi 3 e 5, al sistema centrale per il confronto con i dati trasmessi al sistema centrale a norma degli , paragrafo 1, e 14, paragrafo 2. 3.   In casi eccezionali di urgenza ove sia necessario per prevenire un pericolo imminente associato a reati di terrorismo o ad altri reati gravi, l'autorità di verifica può trasmettere al punto di accesso nazionale i dati relativi alle impronte digitali per un confronto immediato appena ricevuta la richiesta da un'autorità designata e verificare solo a posteriori se siano rispettate tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all' o all', compresa l'effettiva sussistenza di un caso eccezionale di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta. 4.   Se con una verifica a posteriori si accerta che l'accesso ai dati Eurodac non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano le informazioni comunicate dall'Eurodac e ne informano l'autorità di verifica.
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