Art. 17 · Confronto dei dati relativi alle impronte digitali

Art. 17

Confronto dei dati relativi alle impronte digitali

In vigore dal 26 giu 2013
Confronto dei dati relativi alle impronte digitali 1.   Al fine di stabilire se un cittadino di un paese terzo o un apolide soggiornante irregolarmente nel suo territorio abbia precedentemente presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere al sistema centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate di tale cittadino di paese terzo o apolide, purché di età non inferiore a 14 anni, insieme al numero di riferimento assegnato. Di norma, la verifica dell'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro ha luogo quando: a) il cittadino di un paese terzo o l'apolide dichiara di avere presentato una domanda di protezione internazionale, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata; b) il cittadino di un paese terzo o l'apolide non chiede protezione internazionale ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure c) il cittadino di un paese terzo o l'apolide cerca di evitare l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi. 2.   Quando partecipano alla procedura di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono al sistema centrale i dati relativi alle impronte di tutte le dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, alle impronte di tutte le altre dita dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi di cui al paragrafo 1. 3.   I dati relativi alle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi al sistema centrale esclusivamente ai fini del confronto con i dati relativi alle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale. I dati relativi alle impronte digitali di detti cittadini di paesi terzi o apolidi non sono registrati nel sistema centrale né sono confrontati con i dati trasmessi al sistema centrale ai sensi dell', paragrafo 2. 4.   Una volta trasmessi i risultati del confronto dei dati relativi alle impronte digitali allo Stato membro d'origine, la registrazione della ricerca è conservata dal sistema centrale esclusivamente ai fini di cui all'. Gli Stati membri o il sistema centrale non possono conservare alcuna altra registrazione della ricerca per fini diversi. 5.   Ai fini del confronto dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi a norma del presente articolo con i dati relativi alle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale trasmessi da altri Stati membri e già registrati presso il sistema centrale, si applicano le procedure di cui all', paragrafi 3 e 5, e all', paragrafo 4.
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